Lavorare all'estero

Lavorare in Svizzera: permessi L e B, contingenti e diritti di base

Le regole per entrare nel mercato del lavoro svizzero: libera circolazione per i cittadini UE/AELS, accesso limitato per gli altri, e i diritti minimi previsti da Codice delle obbligazioni e legge sul lavoro.

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Per chi è

Per chi vuole lavorare in Svizzera come dipendente, anche come frontaliere, sia cittadino UE/AELS (anche italiano) sia cittadino di un paese terzo. Non copre il lavoro autonomo, lo studio o l'asilo.

In breve

  • I cittadini UE/AELS beneficiano dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC): con un contratto ottengono un permesso L, B o G.
  • Per i cittadini di paesi terzi l'accesso è limitato: contingenti annuali, precedenza ai lavoratori svizzeri e UE/AELS, profili qualificati.
  • Non esiste un salario minimo federale; alcuni cantoni ne hanno uno, e molti settori hanno contratti collettivi (CCL).
  • Ferie minime: 4 settimane l'anno (5 fino a 20 anni). Orario massimo: 45 o 50 ore settimanali secondo il settore.

Informazioni generali, non consulenza legale. Le norme cambiano e hanno eccezioni. Verifica sempre il testo ufficiale nelle fonti in fondo e, per il tuo caso, rivolgiti a un sindacato, un patronato, un consulente del lavoro o un avvocato.

Cittadini UE/AELS: libera circolazione

La Svizzera non è nell'UE, ma l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) permette ai cittadini UE/AELS di lavorare in Svizzera. [1] In pratica, secondo la durata del contratto:

Se ti trasferisci, devi annunciarti al comune di residenza entro il termine fissato dal cantone: il comune o l'ufficio cantonale della migrazione rilascia il permesso.

Cittadini di paesi terzi: accesso limitato

Per i cittadini extra-UE/AELS vale la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). [3] In sintesi:

La domanda la presenta il datore all'autorità cantonale; poi serve l'approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Informazioni ufficiali: sem.admin.ch. Diffida di chi promette permessi a pagamento: vedi reclutamento equo.

Riconoscimento dei titoli

Per le professioni regolamentate serve il riconoscimento del diploma. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) indica l'autorità competente per ogni professione. Vedi anche riconoscimento delle qualifiche.

Salario: niente minimo federale

In Svizzera non c'è un salario minimo nazionale. Alcuni cantoni ne hanno introdotto uno valido sul proprio territorio, tra cui Neuchâtel, Giura, Ginevra, Ticino e Basilea Città. [8] Gli importi cambiano ogni anno: controllali sul sito del cantone. In molti settori i minimi sono fissati da contratti collettivi di lavoro (CCL), alcuni dichiarati di obbligatorietà generale.

Orario di lavoro

La legge sul lavoro (LL) fissa la durata massima settimanale: 45 ore per chi lavora nelle aziende industriali, per il personale d'ufficio, tecnico e di vendita nelle grandi aziende del commercio al dettaglio; 50 ore per tutti gli altri. [9] Alcune categorie, come i dirigenti, sono escluse dalla legge.

Ferie

Il Codice delle obbligazioni garantisce almeno 4 settimane di vacanza l'anno, 5 settimane fino a 20 anni compiuti. [10]

Licenziamento

Il contratto a tempo indeterminato si può disdire rispettando il preavviso: di norma 1 mese nel primo anno di servizio, 2 mesi dal secondo al nono anno, 3 mesi in seguito, salvo accordi scritti diversi. [11] Il licenziamento è libero ma non può essere abusivo (ad esempio per ritorsione); un licenziamento abusivo dà diritto a un'indennità, non al reintegro. [12] Durante malattia, infortunio o gravidanza valgono periodi di protezione.

A chi rivolgersi

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