Lavorare all'estero
Lavorare in Svizzera: permessi L e B, contingenti e diritti di base
Le regole per entrare nel mercato del lavoro svizzero: libera circolazione per i cittadini UE/AELS, accesso limitato per gli altri, e i diritti minimi previsti da Codice delle obbligazioni e legge sul lavoro.
Per chi è
Per chi vuole lavorare in Svizzera come dipendente, anche come frontaliere, sia cittadino UE/AELS (anche italiano) sia cittadino di un paese terzo. Non copre il lavoro autonomo, lo studio o l'asilo.
In breve
- I cittadini UE/AELS beneficiano dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC): con un contratto ottengono un permesso L, B o G.
- Per i cittadini di paesi terzi l'accesso è limitato: contingenti annuali, precedenza ai lavoratori svizzeri e UE/AELS, profili qualificati.
- Non esiste un salario minimo federale; alcuni cantoni ne hanno uno, e molti settori hanno contratti collettivi (CCL).
- Ferie minime: 4 settimane l'anno (5 fino a 20 anni). Orario massimo: 45 o 50 ore settimanali secondo il settore.
Informazioni generali, non consulenza legale. Le norme cambiano e hanno eccezioni. Verifica sempre il testo ufficiale nelle fonti in fondo e, per il tuo caso, rivolgiti a un sindacato, un patronato, un consulente del lavoro o un avvocato.
Cittadini UE/AELS: libera circolazione
La Svizzera non è nell'UE, ma l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) permette ai cittadini UE/AELS di lavorare in Svizzera. [1] In pratica, secondo la durata del contratto:
- fino a 3 mesi o 90 giorni per anno civile: basta la procedura di notifica online, fatta dal datore di lavoro al più tardi il giorno prima dell'inizio; [2]
- permesso L (dimoranti temporanei) per contratti di durata inferiore a un anno;
- permesso B (dimoranti) per contratti di almeno un anno o a tempo indeterminato;
- permesso G per i frontalieri, che vivono in uno stato UE/AELS e rientrano a casa almeno una volta a settimana.
Se ti trasferisci, devi annunciarti al comune di residenza entro il termine fissato dal cantone: il comune o l'ufficio cantonale della migrazione rilascia il permesso.
Cittadini di paesi terzi: accesso limitato
Per i cittadini extra-UE/AELS vale la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). [3] In sintesi:
- il Consiglio federale fissa ogni anno contingenti di permessi; [4]
- il datore deve dimostrare che non ha trovato un lavoratore adatto in Svizzera o nell'UE/AELS (priorità); [5]
- salario e condizioni devono essere quelli usuali del luogo e del settore; [6]
- di norma sono ammessi solo quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati. [7]
La domanda la presenta il datore all'autorità cantonale; poi serve l'approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Informazioni ufficiali: sem.admin.ch. Diffida di chi promette permessi a pagamento: vedi reclutamento equo.
Riconoscimento dei titoli
Per le professioni regolamentate serve il riconoscimento del diploma. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) indica l'autorità competente per ogni professione. Vedi anche riconoscimento delle qualifiche.
Salario: niente minimo federale
In Svizzera non c'è un salario minimo nazionale. Alcuni cantoni ne hanno introdotto uno valido sul proprio territorio, tra cui Neuchâtel, Giura, Ginevra, Ticino e Basilea Città. [8] Gli importi cambiano ogni anno: controllali sul sito del cantone. In molti settori i minimi sono fissati da contratti collettivi di lavoro (CCL), alcuni dichiarati di obbligatorietà generale.
Orario di lavoro
La legge sul lavoro (LL) fissa la durata massima settimanale: 45 ore per chi lavora nelle aziende industriali, per il personale d'ufficio, tecnico e di vendita nelle grandi aziende del commercio al dettaglio; 50 ore per tutti gli altri. [9] Alcune categorie, come i dirigenti, sono escluse dalla legge.
Ferie
Il Codice delle obbligazioni garantisce almeno 4 settimane di vacanza l'anno, 5 settimane fino a 20 anni compiuti. [10]
Licenziamento
Il contratto a tempo indeterminato si può disdire rispettando il preavviso: di norma 1 mese nel primo anno di servizio, 2 mesi dal secondo al nono anno, 3 mesi in seguito, salvo accordi scritti diversi. [11] Il licenziamento è libero ma non può essere abusivo (ad esempio per ritorsione); un licenziamento abusivo dà diritto a un'indennità, non al reintegro. [12] Durante malattia, infortunio o gravidanza valgono periodi di protezione.
A chi rivolgersi
- Ispettorato cantonale del lavoro per orari e sicurezza.
- Autorità di conciliazione e tribunali del lavoro cantonali per le controversie.
- Commissioni tripartite e commissioni paritetiche dei CCL per salari troppo bassi.
- Sindacati per consulenza.
Checklist
- Verifica quale permesso ti spetta in base alla durata del contratto e alla cittadinanza.
- Chiedi le informazioni scritte sul rapporto (salario, orario, funzione).
- Controlla se c'è un CCL o un salario minimo cantonale.
- Verifica l'iscrizione all'AVS e alla previdenza professionale sulla busta paga.
- Annunciati al comune entro il termine cantonale.