Lavorare all’estero

Riconoscimento delle qualifiche professionali nell’UE

Il tuo titolo vale anche in un altro paese UE? Dipende soprattutto da una domanda: la professione è regolamentata nel paese dove vuoi lavorare? Qui trovi come funziona il riconoscimento e a chi chiedere.

6 min di lettura

Per chi è

Per chi ha ottenuto una qualifica professionale in un paese UE e vuole esercitare la stessa professione in un altro paese UE, in modo stabile o temporaneo. Se hai un titolo ottenuto fuori dall’UE le regole sono diverse: chiedi all’autorità competente del paese di destinazione. Questa pagina non riguarda il riconoscimento di un titolo per proseguire gli studi.

In breve

  • Se la professione non è regolamentata nel paese di destinazione, non serve alcun riconoscimento formale.
  • Medici, infermieri, ostetriche, dentisti, farmacisti, architetti e veterinari hanno il riconoscimento automatico, se la formazione rispetta i requisiti minimi UE.
  • Per le altre professioni regolamentate c’è il “sistema generale”: il paese può chiedere una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento.
  • Per alcune professioni esiste la tessera professionale europea, una procedura online.
  • Riconoscimento professionale e riconoscimento accademico sono due cose diverse.

Informazioni generali, non consulenza legale. Le norme cambiano e hanno eccezioni. Verifica sempre il testo ufficiale nelle fonti in fondo e, per il tuo caso, rivolgiti a un sindacato, un patronato, un consulente del lavoro o un avvocato.

Prima domanda: la professione è regolamentata?

Per la Direttiva 2005/36/CE una professione è “regolamentata” quando la legge richiede una qualifica specifica per accedervi o esercitarla, compreso il solo uso del titolo professionale. [1] In pratica: devi avere un certo titolo, superare un esame di Stato o iscriverti a un albo o ordine. [3]

Se la professione non è regolamentata nel paese di destinazione, puoi esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese, senza chiedere autorizzazioni né avviare procedure di riconoscimento. [3] Per capirlo, consulta la banca dati europea delle professioni regolamentate, che indica per ogni paese le professioni regolamentate e l’autorità competente. [5]

Riconoscimento automatico

Per sette professioni “settoriali” i paesi UE riconoscono automaticamente i titoli che rispettano requisiti minimi di formazione armonizzati: medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, ostetrica, dentista, farmacista, architetto e veterinario. [1] [3] Il titolo deve comparire nell’allegato V della direttiva. Presenti la domanda all’autorità competente, ma non devi superare prove di compensazione.

Il sistema generale e le misure compensative

Per le altre professioni regolamentate, il paese ospitante deve ammetterti alle stesse condizioni dei suoi cittadini se hai la qualifica richiesta nel tuo paese per la stessa professione. [1] Può però chiederti una misura compensativa, cioè un tirocinio di adattamento fino a 3 anni oppure una prova attitudinale, se ci sono differenze sostanziali: per esempio una formazione con contenuti molto diversi, o attività professionali che nel tuo paese non fanno parte della professione. Di regola puoi scegliere tu tra le due misure, salvo alcune eccezioni (art. 14). [1]

L’autorità deve confermarti la ricezione della domanda entro un mese e decidere entro 3 mesi dalla consegna del fascicolo completo; il termine può essere prorogato di un mese in alcuni casi. Puoi impugnare la decisione, o la mancata decisione, secondo la legge nazionale (art. 51). [1]

Puoi dover dimostrare la conoscenza della lingua necessaria per la professione. I controlli linguistici devono essere proporzionati e si fanno solo dopo il riconoscimento o il rilascio della tessera professionale (art. 53). [2]

Lavorare in modo temporaneo

Se sei già stabilito legalmente in un paese UE e vuoi prestare servizi in un altro paese in modo temporaneo e occasionale, di solito non serve il riconoscimento completo. Il paese ospitante può chiederti una dichiarazione scritta preventiva (art. 7). [1] Se nel tuo paese la professione non è regolamentata, devi averla esercitata per almeno un anno negli ultimi 10 anni. [2]

La tessera professionale europea

La Direttiva 2013/55/UE ha introdotto la tessera professionale europea (EPC): una procedura elettronica che porta a un certificato digitale, valido sia per stabilirsi sia per lavorare temporaneamente. [2] Oggi è disponibile solo per infermieri responsabili dell’assistenza generale, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari. [4] Se l’autorità non decide nei termini, in alcuni casi la qualifica si considera riconosciuta tacitamente. [4]

Se vieni a lavorare in Italia

L’Italia ha recepito la direttiva con il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L’autorità competente cambia secondo la professione: per esempio il Ministero della salute per le professioni sanitarie, il ministero che vigila sull’ordine o collegio per le professioni con albo, il ministero competente per l’università per gli architetti (la norma indica ancora il “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”), il Ministero del lavoro in altri casi indicati dalla legge (art. 5). [6] Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio ha un centro di assistenza e rimanda all’elenco delle professioni regolamentate italiane con le relative autorità. [7]

Riconoscimento accademico: un’altra cosa

Il riconoscimento professionale serve a esercitare una professione regolamentata. Il riconoscimento accademico serve invece per proseguire gli studi, per concorsi o per far valere il titolo in altri contesti. In ogni paese esiste un centro della rete ENIC-NARIC che informa su questo; in Italia è il CIMEA. [8]

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