Lavorare all’estero
Sicurezza sociale nell’UE e modulo A1: dove paghi i contributi
Se lavori tra più paesi europei, una regola ti protegge: paghi i contributi in un solo paese alla volta. Qui trovi come si decide quale, a cosa serve il modulo A1 e cosa succede a pensione, cure e disoccupazione.
Per chi è
Per chi lavora o cerca lavoro in un paese UE diverso dal proprio, per chi viene distaccato, per chi lavora in due o più paesi (anche in telelavoro dal paese in cui vive) e per chi rientra dopo anni all’estero. Le stesse regole valgono anche per Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
In breve
- Sei soggetto alla legislazione di un solo paese: di regola quello dove lavori fisicamente.
- Se sei distaccato per non più di 24 mesi resti assicurato nel tuo paese, con il modulo A1.
- Se lavori abitualmente in più paesi, conta dove vivi se lì svolgi una “parte sostanziale” (25% o più) dell’attività.
- Un accordo quadro permette, su richiesta, di restare assicurati nel paese del datore con telelavoro da casa sotto il 50%.
- I periodi di lavoro in paesi diversi si sommano per pensione e altre prestazioni.
Informazioni generali, non consulenza legale. Le norme cambiano e hanno eccezioni. Verifica sempre il testo ufficiale nelle fonti in fondo e, per il tuo caso, rivolgiti a un sindacato, un patronato, un consulente del lavoro o un avvocato.
Un solo paese alla volta
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 coordina i sistemi di sicurezza sociale dei paesi UE. La prima regola: sei soggetto alla legislazione di un solo paese. La regola generale è che si applica la legge del paese in cui svolgi l’attività di lavoro, dipendente o autonomo (art. 11, par. 1 e par. 3, lett. a). [1] Conta il luogo dove lavori davvero, non dove ha sede l’azienda o dove vivi. [4]
Distacco: fino a 24 mesi nel tuo sistema
Se il datore ti manda a lavorare in un altro paese UE per suo conto, resti assicurato nel tuo paese se la durata prevista non supera 24 mesi e non sei mandato a sostituire un’altra persona. Lo stesso vale per un autonomo che svolge un’attività simile in un altro paese (art. 12). [1]
Lavoro in due o più paesi
Se lavori abitualmente come dipendente in due o più paesi, si applica la legge del paese in cui risiedi se lì svolgi una parte sostanziale dell’attività; altrimenti quella del paese in cui ha sede il datore di lavoro (art. 13, par. 1). [1] Per il Regolamento (CE) n. 987/2009 la “parte sostanziale” si valuta con criteri come orario e retribuzione: una quota inferiore al 25% indica che nel paese non si svolge una parte sostanziale. Si guarda alla situazione prevista per i 12 mesi successivi (art. 14, parr. 8 e 10). [2]
Telelavoro transfrontaliero
Dal 1° luglio 2023 la Commissione amministrativa per il coordinamento applica al telelavoro le regole normali: telelavoro occasionale e temporaneo può rientrare nel distacco (art. 12); telelavoro abituale in più paesi rientra nell’art. 13 e nella regola del 25%. [4]
Diversi paesi hanno firmato un accordo quadro basato sull’art. 16 del regolamento, che consente eccezioni concordate. [1] Con l’accordo, su richiesta, si può restare assicurati nel paese in cui ha sede il datore anche con telelavoro da casa, nel paese di residenza, inferiore al 50% dell’orario. [4] Vale solo tra paesi firmatari e per dipendenti; serve il consenso di datore e lavoratore. L’Italia applica l’accordo dal 1° gennaio 2024; l’elenco aggiornato dei firmatari è pubblicato dalla sicurezza sociale belga. [5]
Il modulo A1
Il documento portatile A1 attesta quale legislazione di sicurezza sociale ti si applica. Serve ai lavoratori distaccati e a chi lavora in più paesi contemporaneamente, per dimostrare che paghi i contributi in un altro paese. [3] L’ente competente lo rilascia su richiesta tua o del datore (art. 19, par. 2, Reg. 987/2009). [2] In Italia lo rilascia l’INPS con una procedura telematica: a seconda del caso la domanda la presenta il lavoratore (per esempio l’autonomo o chi lavora in più paesi) oppure il datore di lavoro (per esempio per il distacco di un lavoratore domestico o di un dipendente pubblico); verifica sulla scheda INPS quale procedura vale per te. [12]
Pensione: i periodi si sommano
Se un diritto dipende da periodi di contribuzione, lavoro o residenza, il paese deve tenere conto anche di quelli maturati negli altri paesi UE (art. 6, totalizzazione). [1] Ogni paese in cui hai lavorato ti paga la sua parte di pensione. Fai domanda all’ente del paese in cui vivi o in cui hai lavorato per ultimo, che raccoglie i dati degli altri paesi. [6]
Cure mediche durante un soggiorno: la TEAM
Durante un soggiorno temporaneo in un altro paese hai diritto alle cure che diventano necessarie, alle condizioni previste per gli assicurati di quel paese (art. 19). [1] La prova è la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM, in inglese EHIC), rilasciata gratis dal tuo ente sanitario. [7] In Italia la TEAM è sul retro della tessera sanitaria. [13]
Disoccupazione: moduli U1 e U2
Il modulo U1 certifica i periodi assicurativi da considerare per calcolare l’indennità di disoccupazione in un altro paese. Il modulo U2 ti permette di continuare a ricevere l’indennità mentre cerchi lavoro in un altro paese. [3] Le condizioni: essere iscritto come disoccupato per almeno 4 settimane prima di partire (salvo autorizzazione), iscriverti entro 7 giorni ai servizi per l’impiego del nuovo paese; l’indennità si conserva per 3 mesi, prorogabili fino a 6 (art. 64). [1] [8]
Regno Unito e Svizzera
Svizzera: applica i Regolamenti 883/2004 e 987/2009 con i paesi UE e AELS, nell’ambito dell’accordo sulla libera circolazione. [10] Regno Unito: dopo la Brexit vale il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito; anche qui il lavoratore distaccato resta nel sistema di origine fino a 24 mesi, tra il Regno Unito e gli Stati membri elencati nella categoria A dell’allegato SSC-8 (art. SSC.11), con regole proprie. [11]
Riforma in corso
Ad aprile 2026 i paesi UE hanno approvato l’accordo con il Parlamento europeo per rivedere i Regolamenti 883/2004 e 987/2009 (tra l’altro: notifica preventiva dei distacchi e nuove regole sulla disoccupazione). [9] Il 28 settembre 2026 il Consiglio ha adottato definitivamente il regolamento di revisione, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. [14] Le regole descritte in questa pagina sono quelle attualmente applicate: controlla sulle fonti ufficiali da quando valgono le nuove.
Checklist
- Chiedi al datore, per iscritto, in quale paese pagherà i tuoi contributi.
- Se sei distaccato o lavori in più paesi, chiedi copia del modulo A1.
- Se fai telelavoro da un altro paese, chiedi se il datore usa l’accordo quadro e se entrambi i paesi lo hanno firmato.
- Porta con te la TEAM.
- Prima di trasferirti da disoccupato, chiedi il modulo U2 all’ente che ti paga l’indennità.
- Conserva estratti contributivi di tutti i paesi in cui hai lavorato.